Anche rispetto a operazioni di credito fondiario cui risulta applicabile ratione temporis l’art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 646, la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore originario, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dell’ipoteca.
Nota di richiami alla sentenza Cass. 07 luglio 2016, n. 13941 / Bevilacqua, STEFANIA ADRIANA. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2017), pp. 3123-3124.
Nota di richiami alla sentenza Cass. 07 luglio 2016, n. 13941
BEVILACQUA, STEFANIA ADRIANA
2017
Abstract
Anche rispetto a operazioni di credito fondiario cui risulta applicabile ratione temporis l’art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 646, la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore originario, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dell’ipoteca.File allegati a questo prodotto
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Bevilacqua_Ipoteca.pdf
solo gestori archivio
Note: Nota a sentenza
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
432.1 kB
Formato
Adobe PDF
|
432.1 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.