Anche rispetto a operazioni di credito fondiario cui risulta applicabile ratione temporis l’art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 646, la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore originario, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dell’ipoteca.

Nota di richiami alla sentenza Cass. 07 luglio 2016, n. 13941 / Bevilacqua, STEFANIA ADRIANA. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2017), pp. 3123-3124.

Nota di richiami alla sentenza Cass. 07 luglio 2016, n. 13941

BEVILACQUA, STEFANIA ADRIANA
2017

Abstract

Anche rispetto a operazioni di credito fondiario cui risulta applicabile ratione temporis l’art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 646, la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore originario, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dell’ipoteca.
2017
Nota a sentenza
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Nota di richiami alla sentenza Cass. 07 luglio 2016, n. 13941 / Bevilacqua, STEFANIA ADRIANA. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (2017), pp. 3123-3124.
File allegati a questo prodotto
File Dimensione Formato  
Bevilacqua_Ipoteca.pdf

solo gestori archivio

Note: Nota a sentenza
Tipologia: Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 432.1 kB
Formato Adobe PDF
432.1 kB Adobe PDF   Contatta l'autore

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1035014
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact